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I LIMITI AL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

16-03-2021 09:38

Avv. Levrini Filippo

PIGNORAMENTO,

I LIMITI AL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

Nell’ipotesi in cui un creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, ha la facoltà di procedere all’avvio di un pignor

Nell’ipotesi in cui un creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, ha la facoltà di procedere all’avvio di un pignoramento finalizzato all’aggressione delle spettanze del debitore in termini di stipendio o di pensione.

Pignorare la pensione potrà avvenire sia direttamente presso l’Inps (o altro ente previdenziale di riferimento), sia presso l’istituto di credito presso cui la somma viene mensilmente versata.

Il procedimento è lo stesso di quando viene pignorato lo stipendio, con la differenza che, anziché il datore di lavoro qui risponde l’INPS.

Il creditore può riscuotere gli importi dovuti dal proprio debitore solo in alcuni casi e con specifiche modalità.

Non sono, tuttavia, assolutamente pignorabili gli assegni che hanno natura assistenziale quali:
– l’assegno sociale;
– la pensione di invalidità totale;
– l’indennità di accompagnamento.

Inoltre non tutto l'importo della pensione non assistenziale risulta pignorabile.

Occorre, infatti, per legge, lasciare al debitore il minimo vitale che è pari all'importo dell'assegno sociale (€ 460,28 anno 2021) aumentato della metà.

Dunque, chi ha una pensione più bassa della somma di € 690,42 non può subire il pignoramento della pensione.

PIGNORAMENTO PENSIONE DA EQUITALIA

Anche in questo caso la pensione non potrà mai essere pignorata per intero.

La legge impone specifici limiti di pignorabilità nel caso di crediti esattoriali, variabili in base agli importi della pensione e di altre indennità:

– Pensione inferiore a 2.500 euro, il limite pignorabile è pari ad un decimo;

– Pensione superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000 euro, il limite pignorabile è pari ad un settimo;

– Pensione maggiore di 5.000 euro, il limite pignorabile è pari ad un quinto.

IL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE QUANTE VOLTE PUÒ AVVENIRE SU UNA PERSONA?

Quante volte, su uno stesso soggetto, si può intervenire con il pignoramento della pensione? Se un pensionato ha già subito il pignoramento pensione da parte di un creditore, la richiesta di un nuovo creditore può essere accolta?

E’ bene distinguere innanzitutto le tre diverse categorie di credito:

– Crediti dovuti per il pagamento delle tasse e contributi (ad esempio cartelle esattoriali, Agenzia entrate, ecc.);

– Crediti dovuti per assegni alimentari (mantenimento dei figli, ex mogli);

– Tutti gli altri crediti (ad esempio dovuti a banche, finanziarie, fornitori, padrone di casa, condominio, ecc.).

Nel caso di due creditori appartenenti a categorie diverse tra loro è possibile attuare un pignoramento congiunto, effettuando un doppio pignoramento della pensione che potrebbe anche superare il quinto della pensione stessa purchè, detraendo il minimo vitale, non scenda mai al di sotto della metà.

Nel caso di creditori appartenenti ad una stessa categoria, invece, beneficerà del pignoramento solo colui che ha agito per primo nei confronti del debitore.


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