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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. DPCM incostituzionale: il reato di falso in autocertificazione non sussiste

15-03-2021 09:51

Avv. Levrini Filippo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. DPCM incostituzionale: il reato di falso in autocertificazione non sussiste

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.DPCM INCOSTITUZIONALE: IL REATO DI FALSO IN AUTOCERTIFICAZIONE NON SUSSISTE.Infrangere la zona rossa in barba ad ogni Dpcm

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

DPCM INCOSTITUZIONALE: IL REATO DI FALSO IN AUTOCERTIFICAZIONE NON SUSSISTE.

Infrangere la zona rossa in barba ad ogni Dpcm e dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato. Almeno secondo il Tribunale di Reggio Emilia che, “in nome del popolo italiano”, ha emesso una sentenza STORICA destinata a far discutere.

Una coppia in pieno lockdown era uscita di casa senza un valido motivo e, fermata dai carabinieri, aveva presentato un' autocertificazione poi risultata non verititera.

Denunciati per falso ideologico in atto pubblico, sono stati assolti “perché il fatto non costituisce reato” e perché il Dpcm di Conte è “illegittimo”.

Il caso.

I fatti risalgono al primo lockdown nazionale. Il 13 marzo 2020 la coppia di imputati viene fermata dai carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, senza un buon motivo per starsene in giro. Alla richiesta dell’autocertificazione, i due dichiarano che la donna era andata a sottoporsi ad esami clinici e l’uomo l’aveva accompagnata. Tutto falso. I militari si rivolgono all’Ospedale di Correggio e scoprono che la donna quel giorno non ha fatto alcun accesso in corsia. Immediata scatta la denuncia e la richiesta da parte del pm di un decreto penale di condanna, poi rigettato dal Gip.

Per il giudice Dario De Luca, infatti, è acclarata “l’indiscutibile illegittimità del Dpcm dell’8 marzo 2020”, come pure di “tutti quelli successivamente emanati dal Capo del governo”, quando questi prevedono il divieto di muoversi in città. “Tale disposizione - scrive il magistrato - stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio". Può verificarsi anche nei casi custodia cautelare, certo, ma comunque deve essere disposta da un giudice. Non da un dpcm.

I decreti anti-Covid sono allora incostituzionali? Sì, almeno secondo la toga. Lo si evince dal’articolo 13 della Costituzione, il quale vieta proprio le limitazioni alle libertà personali, se non con “atto motivato dall’autorità giudiziaria”. “Primo corollario di tale principio costituzionale - aggiunge il magistrato - è che un dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge”. A ben vedere, secondo De Luca, neppure una legge (o un decreto legge) potrebbe rinchiudere in casa "una pluralità indeterminata di cittadini”: l'obbligo può essere imposto solo ad uno specifico soggetto e solo previa autorizzazione del giudice, non certo con una norma generale.

Va detto però che diversi giuristi ritengono la legittimità dei dpcm si fondi sull’articolo 16 della Carta, secondo cui la libertà di movimento può essere ridotta dalla legge per motivi “di sanità o di sicurezza”.

In sostanza, sostengono alcuni, le prescrizioni dei vari dpcm anti-Covid sarebbero una limitazione della libertà di circolazione e non della libertà personale, dunque pienamente legittima e costituzionale.

Differenza minima, eppure sostanziale.

Il giudice De Luca, però, ribadisce che “la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare”.

Inoltre, "quando il divieto di spostamento è assoluto", come nel caso del dpcm, "in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione", allora è "indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”. Una libertà che l'autorità amministrativa non può in alcun modo precludere. Neppure il presidente del Consiglio. Di conseguenza, senza neppure ricorrere alla Corte Costituzionale (non essendo il dpcm una legge), il giudice ha "disapplicato" il decreto risultato incostituzionale.

Se era illegittima la norma che prescriveva l’obbligo di rimanere in casa, “incompatibile con lo stato di diritto” lo era anche l’autocertificazione che i cittadini sono stati costretti a compilare. Dunque, sebbene sia vero che i due imputati emiliani hanno commesso un falso ideologico, la loro condotta non è tuttavia punibile perché “integra un falso inutile”. Non essendoci nessun obbligo a compilare l'autocertificazione, poiché il dpcm che lo prevede va disapplicato, “il falso ideologico contenuto in tale atto è necessariamente innocuo”.

Tradotto:

NON E' CONFIGURABILE IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 483 DEL C.P. A CARICO DI CHI ABBIA DICHIARATO FALSAMENTE DI TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICANTI GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE AI SENSI DEL DPCM 8 MARZO 2020, ESSENDO DETTO DPCM ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE.

 


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