1. Il caso.
Il Signor M.V. chiedeva che la Regione Abruzzo venisse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, in forza dell’impatto tra il veicolo e due cervi. La Regione, riconosciuta responsabile dal Tribunale, per non aver attivato barriere di protezione o strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell'area interessata dal sinistro, veniva condannata al risarcimento del danno. La regione ricorreva per Cassazione sostendendo che spettasse alla Provincia il compito di attivare le barriere richieste in materia di controllo della fauna selvatica.
2. Questioni giuridiche sottese al caso.
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte torna a riflettere sul danno causato dalla collisione tra un veicolo e la fauna selvatica. E, attraverso un complesso ripensamento dell’intera area tematica, giunge a rigettare il ricorso proposto dalla Regione.
La pronuncia è senz’altro importante in quanto, con essa, la Terza Sezione della Corte di Cassazione delinea lo stato dell’arte in materia di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica, chiarendo alcuni profili su cui non si era formato un orientamento univoco della giurisprudenza stessa.
La giurisprudenza in passato non aveva cioè mai chiarito se il soggetto tenuto al risarcimento fosse da individuarsi nelle singole Regioni, o nelle loro Provincie o in altri enti che risultino, in concreto, coinvolti in ciascuna vicenda.
La conclusione che qui interessa è la seguente: LA RESPONSABILITA' PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA VA ASCRITTA IN CAPO ALLE REGIONI con possibilità di rivalsa di queste ultime nei confronti delle Provincie.
3. Onere probatorio
La Corte chiarisce anche che spetta al preteso danneggiato provare che il pregiudizio sia frutto della fauna selvatica. A tal fine si dovrà dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, e l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Nel caso di collisione tra animali selvatici e autoveicoli, dunque il danneggiato dovrà provare che la condotta della fauna selvatica sia stata causa del danno e (art. 2054, co. 1, c.c.) di aver fatto quanto possibile per evitare il danno (di aver adottato cautele nella guida); non batserà, invece, la mera dimostrazione della presenza dell’animale sulla strada e della collisione tra questi e l’autoveicolo.